Come gestire i lavori a cavallo d’anno per fruire del bonus facciate.
Il bonus facciate, anche se in misura ridotta, è stato prorogato a tutto il 2022. Stante le attuali indicazioni le imprese le imprese dovranno correre perché dovranno concludere i lavori entro il 31.12.2021, in applicazione del principio della competenza.
Come funziona il Bonus Facciate?
La detrazione per il rifacimento delle facciate, di cui di cui all’art. 1, cc. 219-223, L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), prevede una detrazione pari al 90% delle spese sostenute dal contribuente; percentuale il prossimo anno (2022) scenderà al 60%, secondo quanto emerge dal provvedimento licenziato dal Consiglio dei ministri del 28.10.2021.
La detrazione spetta per le spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021, a prescindere dalla data di inizio dei lavori, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona “A” o “B”, ai sensi del D.M. 1444/1968, comprese le zone assimilabili sulla base della normativa regionale e dei regolamenti edilizi comunali.
E’ prevista per gli anni 2020 e 2021 la possibilità di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione (art. 121 D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020).
Chi può usufruire del bonus facciate?
La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati residenti e non residenti in Italia, a prescindere dalla tipologia di reddito cui sono titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto, siano essi soggetti Irpef o Ires.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 2/E/2020) ha stabilito però un trattamento differente per le due tipologie di soggetti:
Persone fisiche
Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti alle stesse equiparati (non commerciali), che agiscono al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa o arte e professione, rileva il criterio di cassa e quindi, la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i
pagamenti si riferiscono.
Il pagamento anticipato della fattura relativa agli interventi mette quindi al riparo gli stessi contribuenti sulla fruizione della detrazione, con possibile opzione per la cessione o sconto in fattura.
Se il contribuente ad esempio, pur non avendo terminato i lavori entro il 2021, paga la quota residua (10%) del dovuto entro il 31.12.2021, utilizzando lo sconto in fattura (per il 90%), anche se i lavori continueranno nel 2022 potrà fruire legittimamente dell’intero bonus e, come indicato, può esercitare l’opzione per l’utilizzo alternativo delle detrazioni
Soggetti a reddito d’impresa
Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, l’imputazione degli interventi deve avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale (di cui all’art. 109 del Tuir). Tale principio è valido per tutte le categorie di costo rientranti nel bonus facciate, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Per i soggetti a reddito d’impresa quindi, la detrazione matura per i lavori completati (per le prestazioni ci si riferisce alla “data di ultimazione”), come accertati dallo stato di avanzamento alla predetta data (31.12.2021), a prescindere dal pagamento, anche anticipato, dei lavori.
Si pensi, quindi, a un albergo con interventi di rifacimento delle facciate iniziati il 10.09.2021 ma non ultimati entro il 31.12.2021 per i quali, pur non essendo necessario il versamento della quota residua del 10% e nemmeno del 30% degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) per la cessione e/o lo sconto, il contribuente non potrà utilizzare la detrazione in quanto interventi non conclusi, come richiesto dall’art. 109 del Tuir.
Problematiche di fine anno
La situazione, quindi, crea una evidente disparità tra le 2 tipologie di contribuenti: persone fisiche e soggetti a reddito d’impresa.
In particolare, nel caso dei soggetti a reddito d’impresa, l’impresa committente dovrà prevedere nell’appalto forti penalità in capo all’impresa edile incaricata per l’esecuzione dei lavori mediante contratto di appalto o dovrà “spacchettare” l’unico contratto di appalto (quello che stabilisce la totalità degli interventi) con più contratti prevedendo, per ognuno, singoli e/o autonomi interventi.