Obbligo di comunicazione preventiva per l’utilizzo dei crediti di imposta 4.0 e R&S

L’utilizzo dei crediti di imposta per investimenti in beni 4.0 e per attività di ricerca sviluppo e innovazione dovrà essere preventivamente comunicato utilizzando il modello previsto ai fini del monitoraggio, appositamente rivisto.

Fino a dicembre 2023 la comunicazione con il modello del D.M. 6.10.2021 veniva effettuata successivamente all’investimento 4.0, via PEC, esclusivamente ai soli fini del monitoraggio.
L’eventuale mancato invio del modello non determinava effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Cosa cambia dal 2024?

Il D.L. n. 39 del 29.03.2024, appena approvato ha stabilito all’art. 6 una regola di comunicazione preventiva per l’utilizzo dei crediti d’imposta in favore di investimenti in beni strumentali e in ricerca e sviluppo, a decorrere dalla data di entrata in vigore 30.03.2024.

A decorrere da quella data infatti, per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a presentare, in via telematica, una comunicazione preventiva e poi una consuntiva. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti;
  • la presunta ripartizione negli anni del credito;
  • la relativa fruizione che intendono effettuare.

I crediti d’imposta coinvolti sono quelli relativi a investimenti in:

  • beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 11.12.2016, n. 232, a decorrere dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025 (art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020);
  • beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 11.12.2016, n. 232, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2025 (art. 1, cc. da 1058 a 1058-ter L. 178/2020);
  • attività di ricerca e sviluppo (art. 1, c. 200 L. 160/2019);
  • attività di innovazione tecnologica (art. 1, c. 201 L. 160/2019);
  • attività di design e ideazione estetica (art. 1, c. 202 L. 160/2019);
  • attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (art. 1, cc. 203, n. 4, 203-quinquies e 203-sexies L. 160/2019).

È possibile ipotizzare che la comunicazione ex ante – che deve riportare l’importo programmato di spesa oltre che una ipotetica ripartizione temporale della formazione e dell’utilizzo dei crediti – debba essere effettuata prima di concludere il contratto con il fornitore (investimenti 4.0) o di avviare un progetto di R&S. Non essendo evidentemente ipotizzabile che le imprese debbano sospendere gli ordini ai fornitori in attesa che ci sia il modello telematico, andrà stabilito in via transitoria un congruo termine per comunicare investimenti già avviati dal 30.03.2024.

Al completamento dell’investimento (o delle attività di ricerca) che era stato comunicato ex ante, l’impresa dovrà trasmettere una seconda comunicazione per aggiornare e rendicontare gli importi già indicati.

La comunicazione telematica ex-post di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1.01.2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L (29.03.2024).

Anche l’assolvimento di questo obbligo comunicativo è necessario per compensare i crediti maturati.

Le comunicazioni saranno effettuate sulla base del modello adottato con D.M. 6.10.2021 ai sensi dell’art. 1, c. 191 L. 27.12.2019, n. 160.

Per le nuove finalità, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) saranno apportate le necessarie modificazioni al D.M. 6.10.2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Quindi ad oggi mancano ancora le disposizioni attuative del nuovo adempimento.

Il MIMIT comunicherà mensilmente al MEF i dati delle comunicazioni ricevute necessari ai fini del monitoraggio di cui all’art. 17, c. 12 L. 31.12.2009, n. 196.

E per gli investimenti relativi al 2023 ancora in corso?

Un altro gruppo di dati da comunicare (solo ex post) riguarda gli importi degli investimenti 4.0 (ma non anche delle attività di R&S) «relativi» al 2023 (dovrebbero essere gli investimenti effettuati in tale anno ai sensi dell’articolo 109 del Tuir) e i relativi crediti di imposta maturati e non ancora compensati al 30.03.2024. Anche per tali crediti la comunicazione è condizione di compensabilità; la mancata comunicazione blocca l’utilizzo dei tax credit nel modello F24.

Le imprese che al 30.03.2024 hanno già maturato crediti compensabili (ad es., investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023 e nel primo trimestre 2024 che sono già stati interconnessi) si interrogano sulla necessità di sospendere l’utilizzo di questi crediti nel modello F24, in attesa di disporre del modello e delle procedure telematiche per effettuare le nuove comunicazioni. Potrebbe essere introdotto un meccanismo di salvataggio per le compensazioni già operate dal 30.03.2024 e fino alla comunicazione, ma per ora non vi sono ancora chiarimenti ufficiali.

Published On: 02/04/2024Categories: Adempimenti, Crediti Fiscali, Novità fiscali