Credito d’imposta beni 4.0 per investimenti effettuati nel 2025
In attesa della legge di Bilancio 2026 che dovrebbe re-introdurre una maxi deduzione fiscale delle quote di ammortamento dei beni strumentali 4.0, analizziamo la disciplina vigente del credito d’imposta per gli investimenti 2025.
Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali 4.0 nel 2025 possono ancora fruire di un credito d’imposta, fintanto che non saranno esaurite le risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2025, pari a 2,2 miliardi di euro.
In base all’ultimo aggiornamento del Mimit, pubblicato a fine luglio 2025, risultavano ancora disponibili oltre 686 milioni di euro per la misura in argomento. Non essendo stata pubblicata, a oggi, alcuna comunicazione di esaurimento fondi, le imprese possono ancora presentare le richieste di accesso al beneficio fiscale.
Ricordiamo che la misura è rivolta a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente da forma giuridica, dimensione o settore economico, purché i beni acquistati siano nuovi e rientranti tra quelli dell’allegato A alla L. 232/2016.
Per accedere al credito, l’attuale disciplina prevede che le imprese presentino 3 specifiche comunicazioni al GSE (ai sensi del D.D. 16.06.2025), attraverso la piattaforma telematica dedicata alla misura “Transizione 4.0”, accessibile esclusivamente tramite SPID e firma digitale del rappresentante legale.
Prima Comunicazione
La prima fase prevede l’invio di una comunicazione preventiva, che consente di “prenotare” le risorse disponibili per l’investimento. Le imprese che intendono effettuare acquisti nel 2025 devono trasmetterla entro il 31.01.2026, indicando l’importo complessivo dell’investimento programmato, la tipologia di beni e l’ammontare del credito d’imposta previsto. Bisogna andare a generare la pratica e scaricarla in PDF. Poi bisogna aprirla (attenzione: per aprirla correttamente è necessario utilizzare Adobe Reader). Una volta compilata la si carica e se ne scarica una seconda versione che integrerà anche un QR code. Questa seconda versione bisognerà firmarla digitalmente (firma in formato .p7m del legale rappresentante, di cui si dovrà caricare anche un pdf della carta di identità). Una volta completata la trasmissione, il sistema genera un codice identificativo univoco che servirà per le comunicazioni successive. In tutto questo processo è importante annotare il nome del file che coincide con il codice univoco.
Seconda Comunicazione
La seconda fase riguarda la comunicazione con conferma dell’acconto, necessaria per confermare l’effettivo avvio dell’investimento. Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere al GSE la conferma del versamento dell’acconto pari almeno al 20% del costo del bene, oppure, in caso di acquisizione tramite leasing, gli estremi del contratto stipulato. Anche in questo caso, la comunicazione deve essere firmata digitalmente e caricata tramite la piattaforma GSE, indicando il codice della comunicazione preventiva di riferimento (CIBS2025XXXXXXXXXX).
Terza Comunicazione
La terza e ultima fase è la comunicazione di completamento, da presentare una volta concluso l’investimento. Per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025, la comunicazione va trasmessa entro il 31.01.2026; per quelli completati entro il 30.06.2026, la scadenza è fissata al 31.07.2026. In questa fase, oltre ai dati identificativi dell’impresa e dell’investimento, è necessario indicare il codice della comunicazione di acconto.
La trasmissione delle 3 comunicazioni rappresenta una condizione essenziale per accedere al credito d’imposta.
Il Mimit invia, entro il 5° giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal 10° giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infine, che per gli investimenti relativi al 2024, o per quelli iniziati con acconto nel 2024 e completati nel 2025, resta invece in vigore il modello di comunicazione previsto dal D.D. 24.04.2024.








