La deducibilità degli omaggi natalizi è legata al tipo di pagamento
Rispetto allo scorso anno la deducibilità è legata alla modalità di pagamento
Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, è frequente la concessione di omaggi da parte delle aziende.
Rispetto allo scorso anno, la disciplina è variata. Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per poter dedurre spese di rappresentanza e omaggi.
In particolare le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.
L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.
A parte questo nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.
Rivediamola un attimo insieme.
Per le imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità.
Ricordiamo che, per determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, bisogna fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di quattro diversi beni che hanno un valore di 15 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, superando il limite sarà classificato come spesa di rappresentanza ai fini della deducibilità.
Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio. Se il valore di mercato supera i 50 Euro, viene qualificata la spesa come di rappresentanza. Ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro. Se il valore normale dell’omaggio autoprodotto é inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.
Facciamo un esempio. Nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 70 euro e un costo di produzione di 45 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 70 euro, superiore quindi al limite di 50 euro). Però ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 45 euro (costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.
La norma fa riferimento specifico ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, pertanto sono escluse le spese relative a servizi. Le prestazioni gratuite di servizi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa soltanto nel momento in cui rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.
In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sono deducibili come prestazioni di lavoro (fuori dagli obblighi di tracciabilità).
Per quanto riguarda invece le spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.








