Nuova comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale
La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 ha introdotto, a far data dal 21.12.2021, l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro da parte del committente nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Vediamo come funziona questo nuovo adempimento.
Cos’è il lavoro autonomo occasionale?
Il lavoro autonomo occasionale ha le seguenti caratteristiche:
- Svolgimento di opera o servizio, da parte di soggetto con professionalità medio/alta;
- Assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente (mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale);
- Prevalentemente personale;
- Onerosità (cioè percepisce un corrispettivo);
- Realizzazione sotto la responsabilità del prestatore stesso, in termini di autonomia organizzativa e in merito alla definizione dei tempi e modi di esecuzione: il committente non avrà alcun potere direttivo e organizzativo (autonomia);
- Assenza di continuità e abitualità nelle prestazioni (occasionalità). Non deve esistere un interesse durevole a svolgere o ricevere nel tempo una o più prestazioni.
Disciplina fiscale:
- Sui compensi lordi corrisposti deve essere operata, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo d’acconto.
- Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato un reddito diverso;
- I redditi sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
- Al superamento della soglia di 5.000 euro è obbligatoria l’iscrizione all’INPS
- Non è obbligatoria l’iscrizione all’INAIL
Chi sono i soggetti interessati alla nuova comunicazione?
Devono effettuare questa comunicazione i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Da questo nuovo adempimento restano esclusi, oltre ai rapporti di lavoro dipendente,:
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- le prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (sono le prestazioni di lavoro occasionale NON AUTONOMO, che hanno sostituito il vecchio lavoro accessorio retribuito con i voucher e che sono già soggetti a preventiva comunicazione del datore di lavoro all’INPS);
- le professioni intellettuali e tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva: si noti, però, che se l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir, rispetto ai quali la L. 233/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, stabilendo che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”
Da quando decorre questo obbligo?
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21.12.2021 e quelli che, seppur avviati prima, siano ancora in corso alla data di emanazione della nota (11.01.2022).
È possibile effettuare la comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota (entro 18.01.2022) per:
- rapporti già in essere all’11.01.2022;
- rapporti iniziati dal 21.12.2021 e già cessati.
Per i rapporti avviati dal 12.01.2022, la comunicazione andrà eseguita ordinariamente prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Come si effettua la comunicazione?
I Committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali, dovranno darne comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante:
- sms;
- e-mail;
andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio: allegato alla nota stessa è stato fornito l’elenco di tali indirizzi che trovate qui.
Considerando che si tratta di un indirizzo di posta ordinaria (non PEC) il personale ispettivo si riserva di verificare, anche presso i Committenti, la conservazione di una copia della comunicazione: è consigliabile inviare la comunicazione tramite una pec (preferibilmente) o un indirizzo di posta ordinaria (sconsigliato) e, a prescindere dallo strumento, tenerne copia unitamente al contratto di prestazione firmato.
Contenuto della comunicazione:
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
La comunicazione già trasmessa potrà, comunque, essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Ecco un esempio di testo della comunicazione:
A: ITL.xxxxxxx.occasionali@ispettorato.gov.it
Oggetto: Comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)
Committente
Ragione Sociale: DITTA COMMMITTENTE SRL
P.IVA: 01234567890
Sede Legale: Via…….
Prestatore
Cognome e Nome: Bianchi Marco
C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX
Residenza: Via……..
Luogo e contenuto della prestazione
La prestazione si svolgerà presso la sede operativa di ….. /sede legale ……. e consisterà nello svolgimento di … (riportare sinteticamente o per intero quanto pattuito nell’accordo individuale)
Inizio e durata
La prestazione avrà inizio in data ….. e durerà presumibilmente 1 mese.
Si comunica, comunque, fin da subito che, nel caso in cui la prestazione non dovesse esaurirsi nel suddetto arco temporale, sarà
nostro onere inviare nuova comunicazione.
Compenso stabilito
Per lo svolgimento della suddetta prestazione è stato pattuito un compenso di € …… lordi che verranno erogati a seguito di emissione di regolare ricevuta da parte del prestatore
In caso di omissione, quali sanzioni sono previste?
Per l’omessa comunicazione preventiva è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione.
Le sanzioni potranno dunque essere più di una nel momento in cui le omissioni riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto occasionale si protragga oltre il periodo comunicato inizialmente, senza che vi sia una nuova specifica comunicazione.
Per tutti i chiarimenti, il nostro Studio è sempre a vostra disposizione.