Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga

Il 30.06.2024 scadeva la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni. Ora, con il decreto Omnibus, questa facoltà è stata prorogata alla nuova scadenza del 30.11.2024.

Vediamo in breve come funziona.

Chi può beneficiare della rivalutazione?

Possono beneficiare della rivalutazione:

  • persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
  • società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
  • enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
  • soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Restano invece sempre esclusi i titolari di reddito d’impresa.

Quali partecipazioni possono essere rivalutate?

Il regime consente di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite (ex art. 67 co. 1 lett. c – c-bis del TUIR) .

Le partecipazioni rivalutabili ai fini della disciplina in esame possono essere:

  • partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e non;
  • le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
  • i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Come si procede alla rivalutazione?

  • Partecipazioni e terreni da rivalutare devono essere detenuti alla data del 01.01.2024. Quindi partecipazioni e terreni acquisiti successivamente non possono essere rivalutati.
  • E’ necessario che un professionista abilitato rediga una perizia asseverata di stima del valore del bene da rivalutare.
  • Bisogna poi versare l’imposta sostitutiva del 16%, calcolata sul valore rivalutato risultante da perizia. L’imposta viene pagata utilizzando il modello F24, indicando: anno 2024; codice tributo 8055 per le partecipazioni; codice tributo 8056 per i terreni. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate annuali, con maggiorazione a partire dalla seconda rata degli interessi pari al 3% annuo. La rivalutazione produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero, in caso di scelta per il pagamento in tre rate annuali, del pagamento della prima entro il 30.11.2024.
Published On: 08/08/2024Categories: Adempimenti