Fino al 31.12.2022 si continueranno a tassare i dividendi con le vecchie disposizioni

Siamo in periodo di bilanci. Molti, contestualmente all’approvazione del bilancio societario, deliberano la distribuzione degli utili. Ricordiamo che la distribuzione degli utili si può fare in qualunque periodo dell’anno, mediante gli adempimenti elencati sotto.

I dividendi decisi con delibere di distribuzione che avvengono fino al 31.12.2022 possono essere tassati in base alla normativa vigente nell’anno in cui gli utili si sono formati. Dopo il 31.12.2021 invece, tutti gli utili saranno tassati con una ritenuta a titolo di imposta del 26%, indipendente dall’anno di formazione. Siccome solitamente il primo caso è più conveniente,  quest’anno è l’ultima occasione per distribuire vecchie riserve di utili con questa tassazione. Vediamo in maniera più specifica le tipologie di tassazione dei dividendi.

Adempimenti per l’erogazione dei dividendi

L’iter per l’erogazione del dividendo è il seguente:

  • registrazione del verbale di distribuzione degli utili entro 20 giorni dalla data del verbale;
  • pagamento nel medesimo termine dell’F24 con imposta di registro (200 euro) + imposta di bollo (32 euro);
  • compilazione del Modello 69.

La tassazione dei dividendi

Come abbiamo visto, il 2022 rappresenta l’ultimo anno del regime transitorio di tassazione che prevede che, per le delibere fino al 31.12.2022 che dispongono la distribuzione di utili ante 2018, si applica il vecchio regime di tassazione che prevede la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata.

Finito il periodo transitorio, ossia per tutto e solo il 2022, la tassazione dei dividendi avverrà con ritenuta a titolo d’imposta, pari al 26%.

La società che eroga il dividendo è tenuta a versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo al trimestre solare dell’effettiva distribuzione (art. 8 D.P.R. 602/1973), quindi le scadenze 2022 sono le seguenti:

  • entro il 18.04.2022 per la distribuzione avvenuta nel I trimestre;
  • entro il 18.07.2022 per la distribuzione avvenuta nel II trimestre;
  • entro il 17.10.2022 per la distribuzione avvenuta nel III trimestre;
  • entro il 16.01.2023 per la distribuzione avvenuta nel IV trimestre.

Il codice tributo da utilizzare è il 1035, anno: 2022 e come mese il mese di effettiva distribuzione del dividendo.

Se vengono distribuiti utili ante 2018 per le delibere datate fino al 31.12.2022, se il percettore è una persona fisica, la tassazione prevede una distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata:

  • in caso di partecipazione qualificata il dividendo concorre alla formazione del reddito nella misura del:
    40% per gli utili prodotti dal 1.01.2004 al 31.12.2007;
    49,72% per gli utili prodotti dal 1.01.2008 al 31.12.2016;
    58,14% per gli utili prodotti nel 2017;
  • in caso di partecipazione non qualificata il dividendo concorre al 100% e la tassazione avviene con ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%.

Nel caso in cui, invece, il percettore sia una persona fisica con partita Iva o una società di persone, il dividendo concorre alla formazione del reddito nella misura del 58,14% per gli utili prodotti dal 1.01.2017 in poi (o 40% per utili prodotti da 1.01.2004-31.12.2007 o 49,72% per utili prodotti da 1.01.2008-31.12.2016).
Infine, nel caso in cui il percettore sia una società di capitali, il dividendo concorre alla formazione del reddito nella misura del 5%.

Published On: 29/05/2022Categories: Adempimenti, Fisco

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