Blocco opzioni per la cessione dei crediti e per lo sconto in fattura

Il nuovo decreto agevolazioni fiscali appena approvato ha soppresso, per gli interventi successivi al 30.03.2024, le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. Tali ipotesi riguardano gli istituti autonomi delle case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Esistono degli interventi ancora agevolabili?

Le disposizioni non si applicano agli interventi agevolati con il superbonus comuni colpiti da eventi sismici (di cui all’art. 119, cc. 1-ter),  ecobonus e sismabonus (4-ter)  e detrazioni per ristrutturazioni con aliquota al 110% per comuni colpiti da eventi sismici (4-quater) effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016.

La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6.04.2009. Il Commissario
straordinario assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate (di cui all’art. 2, c. 3bis, 1° periodo D.L. 11/2023) continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i
    medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo

Le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate (interventi su immobili danneggiati da eventi sismici) di cui all’art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023 , continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023, diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2, per i quali in data antecedente al 30.03.2024 sussistano le condizioni di cui al comma 2 (stesse condizioni previste per gli enti non commerciali) o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Le disposizioni che derogano al divieto di cessione in relazione alle spese che fruiscono del bonus barriere architettoniche (di cui all’art. 2, c. 1-bis, 2° periodo D.L. 11/2023), si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 30.03.2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Le deroghe al divieto di cessione (di cui all’art. 2, cc. 2 e 3 D.L. 11/2023) non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), 1° periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo art. 2 per i quali, alla data del 30.03.2024 non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Pertanto, i soggetti che dovevano ancora iniziare le ristrutturazioni non potranno più farlo perché il decreto elimina il “serbatoio” delle Cilas dormienti, presentate entro il 16.02.2023 (data spartiacque che era stata fissata D.L. 11/2023). Prima del D.L. 39/2024 i titoli presentati entro quella data davano diritto a mantenere la possibilità di effettuare le cessioni dei crediti da superbonus, ma anche da altri interventi (ad esempio, il sismabonus ordinario), mentre ora la possibilità viene stralciata per chi al 30.03.2024 non abbia pagato nemmeno una fattura collegata a lavori effettivamente realizzati. Inoltre, è annullata la scappatoia (diventata consueta nel corso degli ultimi anni) dell’anticipo della fatturazione per interventi ancora da effettuare. Infatti, è richiesto un doppio requisito: è necessario sia avere effettuato un pagamento, collegato a una fattura, sia avere effettuato materialmente l’intervento.

Published On: 04/04/2024Categories: Bonus, Crediti Fiscali, Edilizia, Novità fiscali