Buoni carburante non imponibili per i dipendenti

In considerazione del veloce incremento dei prezzi dei carburanti, col D.L. 21/2022 il legislatore ha previsto una misura di favore per i lavoratori dipendenti in base alla quale i buoni carburante concessi dal datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 Tuir.

Vediamo i dettagli di questa agevolazione

Il D.L. 21 del 2022 prevede che: “Per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

In pratica viene escluso da tassazione Irpef, in capo al lavoratore dipendente, il valore facciale dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.

In particolare:

  • la misura è limitata ai buoni ceduti gratuitamente ai dipendenti nell’anno 2022;
  • la soglia oltre la quale i buoni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è di 200 euro per ciascun lavoratore dipendente.

Se consideriamo anche l’Art.51 del TUIR, il lavoratore dipendente, limitatamente all’anno 2022, sembrerebbe che possa usifruire contemporaneamente di due plafond:

  • l’uno di un importo pari a 200 euro valevole sono per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex articolo 2 D.L. 21/2022
  • l’altro di un importo pari a 258,23 euro ex articolo 51, comma 3, Tuir per la generalità delle erogazioni.

Quindi, la cessione a titolo gratuito dei buoni carburante da parte del datore di lavoro dovrebbe andare a consumare esclusivamente il plafond specifico.

Se questa interpretazione della norma dovesse essere confermata, in assenza di altre erogazioni effettuate dal datore di lavoro, i buoni carburante possono essere esclusi da tassazione per un importo complessivo di 458,23 euro pari alla somma tra il plafond specifico (200 euro) e il plafond generico (258,23 euro).

Dal punto di vista del datore di lavoro non si ravvisano criticità in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni carburante; infatti, tali costi dovrebbero rientrate tra quelli relativi al personale dipendente ex articolo 95 Tuir.

Published On: 25/03/2022Categories: Fisco

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