Ultima tranche del contributo a fondo perduto

Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto vari bonus. L’ultimo della serie, che si può richiedere ora, è il così detto contributo perequativo (art. 1, cc. 16-27 D.L. 73/2021), di cui è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo (D.M. Mef 12.11.2021).

A differenza degli altri, questo viene calcolato sulla variazione del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019.

Vediamo più in dettaglio quali sono i requisiti per ottenerlo e come calcolarlo.

Chi può accedere al contributo?

Possono ottenere il contributo i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA,
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano questi requisiti:

  • riduzione di almeno il 30% del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019;
  • i ricavi 2019 non devono essere stati superiori a 10 milioni di euro;
  • la dichiarazione dei redditi deve essere stata presentata entro il 30.09.2021 (eventuali correttive/integrative non rilevano ai fini della determinazione del contributo);
  • la partita Iva deve risultare attiva alla data del 26.05.2021;
  • il beneficiario non deve essere un ente pubblico (art. 74 Tuir) o intermediario finanziario (art. 162-bis Tuir).

Come si calcola il contributo perequativo?

Per capire l’ammontare del contributo spettante occorre effettuare questa operazione:

+ Risultato d’esercizio 2019 (vedi nota 1 su dove trovare l’importo)

– Risultato d’esercizio 2020 (vedi nota 1 su come trovare l’importo)

– contributi a fondo perduto già ricevuti (vedi nota 2 su quali sono)

L’importo ottenuto va moltiplicato per la percentuale spettante differenziata a seconda dei ricavi 2019 (vedi nota 3 per il dettaglio).

Nota 1: Per quanto riguarda il campo specifico da controllare per verificare l’importo del risultato economico dell’esercizio 2019 e 2020 si riportano le casistiche più diffuse:

  • Dichiarazione Redditi PF – ditta individuale in semplificata: RG31, col. 1;
  • Dichiarazione Redditi PF – professionista in semplificata: RE21, col. 3;
  • Dichiarazione Redditi SP – SNC in semplificata: RG31, col. 1;
  • Dichiarazione Redditi SC – SRL in ordinaria: RF63, col. 1.

Nota 2: I contributi a fondo perduto già ricevuti possono essere, ad esempio: il contributo Rilancio, il contributo centri storici, il contributo santuari, il contributo comuni montani, il contributo Natale, il contributo Sostegni, il contributo Sostegni-bis automatico, il contributo Sostegni-bis attività stagionali. Per avere certezza del ricevuto è opportuno controllare dal portale “Fatture e Corrispettivi” / Contributo a fondo perduto / Servizi per compilare e trasmettere l’istanza / Consultazione esito / selezionare uno ad uno i diversi contributi.

Nota 3: Le percentuali spettanti invece sono:

  • 30% per ricavi non superiori a 100.000 euro;
  • 20% sopra 100.000 fino a 400.000 euro;
  • 15% sopra 400.000, fino a 1.000.000 euro;
  • 10% sopra 1.000.000, fino a 5.000.000 euro;
  • 5% sopra 5.000.000, fino a 10.000.000 euro.

L’ammontare massimo del contributo spettante non può essere superiore a 150.000 euro e può essere accreditato sul conto corrente o riconosciuto quale credito d’imposta.

Come si richiede il contributo?

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 339196/2021 ha istituito il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – contributo perequativo” e ha fornito le indicazioni per la presentazione delle stesse.

Le istanze:

  • possono essere presentate fino al 28.12.2021
  • possono essere inviate tramite i canali telematici Entratel – Fisconline o utilizzando la procedura online nel portale “Fatture e corrispettivi”.

Sono cliente dello Studio Oreglia, cosa devo fare?

I nostri clienti non devono fare nulla. Penseremo noi a effettuare il calcolo con i tuoi dati, valutare se hai diritto a ottenere il bonus e, nel caso, ti avviseremo e presenteremo la domanda.

Le altre aziende possono invece contattarci per capire se hanno diritto al bonus.

Published On: 03/12/2021Categories: Bonus

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