Credito IMU a alberghi e strutture ricettive in caso di riduzione del fatturato.
E’ stato introdotto un credito nella misura del 50%, a particolari condizioni di diminuzione del fatturato e se il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività ricettiva. In attesa del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia.
Vediamo a chi spetta il credito e a quali condizioni
L’art. 22 D.L. 21.03.2022, n. 21, denominato “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 50% dell’importo versato a titolo di saldo IMU 2021 (da versarsi entro lo scorso 16.12.2021) a favore delle imprese operanti nel settore del turismo.
Gli interessati dall’agevolazione sono quindi:
- strutture alberghiere;
- strutture agrituristiche;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- stabilimenti termali;
- parchi tematici (inclusi acquatici e faunistici).
Nel decreto non è presente l’elenco dei codici ATECO, che toglierebbe ogni dubbio circa la spettanza dell’agevolazione.
Dal punto di vista oggettivo gli immobili devono rientrare nella categoria catastale D/2 “Alberghi e pensioni” e, requisito fondamentale, il proprietario deve essere anche gestore dell’attività.
La condizione per fruire del credito è di aver subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.
Il credito è commisurato al saldo IMU 2021 che era da versare entro lo scorso 16.12.2021. Si ricorda che l’esenzione per il comparto turistico aveva riguardato soltanto l’acconto IMU 2021, da versare entro lo scorso 16.06.2021 (art. 1, c. 599. L. 178/2020), mentre il saldo era dovuto. Da qui la possibilità di fruire di un credito nella misura del 50% dell’IMU versata, al fine di ristorare parzialmente le imprese operanti nel settore turismo gravate dalla crisi prima dell’emergenza sanitaria Covid-19 e poi dalle tensioni finanziarie generate dalla guerra.
Il credito sarà da utilizzare esclusivamente in compensazione ed è fiscalmente irrilevante. Per utilizzarlo tuttavia sarà necessario anzitutto attendere provvedimento del direttore dell’Agenzia (da emanarsi prossimamente, anche se non viene disposto un termine temporale) e in secondo luogo presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti.