Contabilizzazione e aspetti fiscali dei dividendi da partecipazione

Oltre alle novità fiscali, periodicamente pubblicheremo degli articoli in cui andiamo ad analizzare tempi specifici della vita societaria. Oggi ci occupiamo delle partecipazioni sia dal punto di vista contabile che fiscale

Se come società possiedo delle partecipazioni in altre aziende, secondo il principio OIC 21 in tema di contabilizzazione dei dividendi da partecipazione, i relativi proventi devono essere indicati nella voce C15) – Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

In ordine alla classificazione dei dividendi, è irrilevante l’iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. Facciamo un passo indietro e ricordiamo che una partecipazione può essere iscritta tra le immobilizzazione se si prevede di mantenerla per molto tempo. Oppure può essere iscritta nell’attivo circolante se se la partecipazione è stata acquistata a fini di un investimento a breve termine e si prevede di rivenderla entro l’anno.

Contabilizzazione dei dividendi

Il dividendo deve essere contabilizzato quando, per effetto della delibera assembleare dei soci della società partecipata relativa alla distribuzione dell’utile o delle riserve, si origina il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.

Quindi il dividendo deve essere contabilizzato nell’esercizio in cui è stato deliberato dall’assemblea. La revisione del principio contabile OIC 21 impedisce di rilevare  i dividendi nell’esercizio di formazione degli utili. Facciamo un esempio pratico: se dal bilancio 2021 della società in cui abbiamo una partecipazione emerge un utile e nel 2022, in sede di approvazione di bilancio, la società delibera di distribuirlo, noi dovremo comunque contabilizzarlo nel 2022.

Aspetti fiscali dei dividendi

In questa sede ipotizziamo che la società che roga i dividendi sia residente in Italia (c.d. Dividendi Nazionali) e che lo siano anche i percipienti. Vediamo come vengono tassati.

Se il percipiente è un soggetto non imprenditore (persona fisica)

In questo caso per gli utili deliberati dal 2018 (sia che la partecipazione sia qualificata che no), si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Se invece gli utili sono prodotti negli anni precedenti, una parte del dividendo confluirà nei redditi del percipiente e verrà tassato. La percentuale di imponibilità varia a seconda dell’anno in cui è stato prodotto l’utile:

  • Utili deliberati fino 2007: 40%
  • Utili deliberati dal 2008 al 2016: 49,72%
  • Utili deliberati nel 2017: 58,14%

Se il percipiente è un soggetto imprenditore

Nel caso che il percipiente sia una società di capitali, sarà tassato il 5% del dividendo (salvo in caso di opzione per “trasparenza” e “consolidato.

Nel caso invece in cui il percipiente sia una società di persone o un’impresa individuale, i dividendi saranno tassati in maniera diversa a seconda dell’anno di formazione. Ed in particolare:

  • Utili deliberati fino 2007: 40%
  • Utili deliberati dal 2008 al 2016: 49,72%
  • Utili deliberati nel 2017: 58,14% in poi.
Published On: 04/03/2022Categories: Contabilità, Fisco

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