Come emettere fattura a seguito di ricezione di lettera d’intento.

La L. 178/2020 di contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond Iva ha rafforzato il controllo per inibire e invalidare lettere d’intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, con divieto di emettere una fattura elettronica che, all’interno del tracciato Xml, contiene l’indicazione di un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Dal 01.01.2022 se si emette fattura elettronica a seguito della ricezione di lettera d’intento, bisognerà quindi indicare il numero di protocollo della dichiarazione d’intento ricevuta all’interno di uno specifico campo della fattura elettronica.

Con 2 distinti provvedimenti (293384 e 293390) adottati il 29.10.2021, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche cui dovranno attenersi i soggetti passivi. A tal fine è stata pubblicata una versione aggiornata delle specifiche tecniche 1.7.

Vediamo materialmente cosa dobbiamo fare.

Come devo compilare la fattura elettronica?

Dal 1.01.2022 il provvedimento richiede l’indicazione specifica di questi campi nella fattura elettronica:

  • nel campo Natura, il codice specifico “N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”;
  • nel blocco “Altri Dati Gestionali” dovrà essere inserito, al campo “2.2.1.16.2. – Riferimento testo”, il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da 2 parti, ossia le prime 17 cifre e le 6 cifre successive;
  • al campo “2.2.1.16.1.- Tipo Dato” si dovrà riportare la dicitura “Intento”;
  • al campo “2.2.1.16.4 – Riferimento data” si dovrà riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.

Cosa succede se la fattura è compilata in modo errato?

A valle delle verifiche sugli esportatori abituali sulla base di analisi di rischio e controllo, l’eventuale invalidazione delle dichiarazioni ritenute illegittime, comunicata via Pec, comporta lo scarto della fattura del fornitore che riporti l’indicazione della dichiarazione di intento illegittima.

Nonostante la compilazione del blocco Altri Dati Gestionali risulti solitamente facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l’eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto, impedendo al sistema Sdi l’attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.

Per le altre novità riguardo la fatturazione elettronica da e verso l’estero, vi invitiamo a legge QUESTO altro nostro articolo.

Per ogni problematica specifica, potete rivolgervi allo Studio Oreglia cliccando qui:

Published On: 08/11/2021Categories: Fattura Elettronica

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