Nuova possibilità di stralciare le cartelle fino a 5.000 euro
Ai sensi del Decreto Sostegni (art. 4 D.L. 41/2021), entro il 31.10.2021, le cartelle fino a 5.000 euro saranno automaticamente annullate. Verifica con attenzione la tua posizione
Quali debiti saranno annullati?
La misura riguarda i debiti:
- di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010
Sono oggetto dello stralcio anche i debiti ricompresi nei piani di pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Quali debiti NON saranno annullati?
Sono esclusi dall’annullamento automatico:
- i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali UE”;
- l’Iva riscossa all’importazione;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
- le multe e le ammende dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e i debiti riscossi in proprio dai vari enti (come i Comuni).
Ho diritto all’agevolazione?
- Se sei una persona fisica: per usufruire della rottamazione devi aver dichiarato un imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- Se sei un soggetto diverso dalle persone fisiche: devi aver dichiarato un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019.
L’Agenzia verifica il requisito reddituale sulla base delle dichiarazioni e delle certificazioni presenti nella propria banca dati.
Se non fosse presente nessuna dichiarazione, la mancata presentazione non esclude lo stralcio per coloro che nel periodo d’imposta erano esonerati dall’obbligo dichiarativo.
Le società che invece sono state cancellate dal Registro delle Imprese prima del 2019 e che, quindi, non hanno presentato le dichiarazioni, alla stregua dei soggetti esonerati, rientrano nello stralcio poiché non erano obbligate alla presentazione della dichiarazione.
Come avviene lo stralcio?
La procedura è automatica e il decreto non prevede alcuna comunicazione dell’avvenuto annullamento dei ruoli.
Come posso verificare l’annullamento del mio debito?
Decorso il termine del 31.10 potrai verificare l’annullamento o meno dei carichi che presumibilmente potevano rientrare nello stralcio, mediante un “estratto” della tua posizione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per consultare ogni singola situazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha creato nel proprio sito un servizio a cui accedere che permette di verificare le cartelle o gli avvisi, se questi:
- sono inclusi nel piano di pagamento della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio;
- sono presenti nei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2010;
- rientrano tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro, calcolato alla data del 23.03.2021, per i quali è previsto l’annullamento.
Inoltre, il contribuente che ha aderito alla rottamazione-ter o al saldo e stralcio in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai citati carichi.
Per questa ragione è consigliabile, comunque, effettuare tale verifica prima della scadenza.
E se ho i requisiti ma vengo escluso dalla rottamazione?
Se, pur avendo i requisiti previsti dall’art. 4 D.L. 41/2021, venissi a conoscenza dell’esclusione dall’annullamento automatico di uno o più debiti a ruolo, puoi presentare apposita istanza di sgravio, in autotutela, al fine di vedersi riconosciuta l’agevolazione prevista dalla norma.
In caso di accoglimento dell’istanza, i ruoli saranno stralciati automaticamente dall’autorità competente, mentre in caso di diniego sarà possibile presentare ricorso nei termini ordinari.