Nel 2024 si può fruire solo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”

Nel 2024, così come nel 2023, è possibile fruire esclusivamente del credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali nuovi individuati alle Tabelle A e B della L. 232/2016. Il credito d’imposta beni “generici”, infatti, si è esaurito con gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 o al massimo prenotati entro tale data ed effettuati entro il 30.11.2023.

Credito beni strumentali 4.0 nel 2024

La percentuale di spettanza varia a seconda che il bene 4.0 in questione sia materiale o immateriale:

  • bene materiale:  20% dell’investimento fino a 2,5 milioni; 10% da 2,5 a 10 milioni; 5% da 10 a 20 milioni. Spetta con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A effettuati dall’1.01.2023 al 31.12.2025 (o 30.06.2026 con acconto di almeno il 20% al 31.12.2025);
  • bene immateriale: 20% dell’investimento effettuato nel 2023, mentre è al 15% se effettuato nel 2024 e nella misura massima di costi ammissibili di 1 milione di euro.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in 3 rate di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione.

Per tali crediti NON opera il divieto di compensazione fino alla concorrenza dei debiti erariali di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per i quali il termine di pagamento è scaduto.

L’utilizzo per importi superiori a 5.000 euro non richiede il visto di conformità e la rata o la parte di essa non utilizzata nell’anno può essere riportata successivamente, in quanto non è soggetta a scadenza e non vi sono limiti temporali per il suo utilizzo.

Per beneficiare del credito bisogna essere un’ impresa residente in Italia (non spetta ai lavoratori autonomi) e i codici tributo per l’utilizzo sono: 6936 per i materiali e 6937 per gli immateriali e come anno bisogna indicare l’anno di interconnessione.

Per fruire di questi crediti è necessario avere un DURC regolare ed essere in regola con le norme di sicurezza; le fatture in questione devono riportare l’esplicito riferimento normativo (ossia l’art.1, cc. 1051-1063 L. 178/2020) che, si ricorda, è possibile integrare o regolarizzare sui documenti già emessi e sprovvisti della dicitura, prima dell’attività di controllo.

Inoltre, è necessaria una perizia asseverata di un ingegnere o perito industriale da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione; se l’investimento è inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita con una dichiarazione del legale rappresentante.

Infine, è prevista una comunicazione al MiMit, il cui mancato invio comunque non pregiudica la spettanza dell’agevolazione; per gli investimenti 2024, ad esempio, la trasmissione deve avvenire entro il 30.09.2025.

Per concludere, si ricorda che il credito in questione non è rilevante ai fini Ires/Irpef/Irap, né rileva ai fini del calcolo del ROL

Published On: 10/02/2024Categories: Crediti Fiscali